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Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo
adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della
dignit� inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libert�, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono
la coscienza dell'umanit�, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godono della libert� di parola e di credo e della libert� dal timore e dal
bisogno � stato proclamato come la pi� alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che � indispensabile che i
diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato che � indispensabile
promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali
dell'uomo, nella dignit� e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei
diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libert�;
Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali;
Considerato che una concezione comune di
questi diritti e di queste libert� � della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti
Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni,
al fine che ogni individuo e ogni organo della societ�, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libert� e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale,
l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli
stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed eguali in dignit� e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti
i diritti e tutte le libert� enunciati nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sar� inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranit�.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libert� ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potr� essere
tenuto in stato di schiavit� o di servit�; La schiavit� e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potr� essere
sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua personalit� giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge
e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilt� di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti
che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessun individuo potr� essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonch� della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato
� presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
per la sua difesa.
2. Nessun individuo sar� condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potr� del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potr� essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, n� a lesioni del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla
libert� di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di
cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potr� essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2. Nessun individuo potr� essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, n� del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in et� adatta
hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potr� essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3. La famiglia � il nucleo naturale e fondamentale della societ� e ha diritto
ad essere protetta dalla societ� e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad
avere una propriet� privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potr� essere arbitrariamente privato della sua propriet�.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla
libert� di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libert�
di cambiare religione o credo, e la libert� di manifestare, isolatamente o in
comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla
libert� di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla
libert� di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno pu� essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volont� popolare � il fondamento dell'autorit� del governo; tale
volont� deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro
della societ�, ha diritto alla sicurezza sociale nonch� alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali
e culturali indispensabili alla sua dignit� ed al libero sviluppo della sua
personalit�.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al
lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza
conforme alla dignit� umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al
riposo ed allo svago, comprendendo in ci� una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad
un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidit�
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volont�.
2. La maternit� e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalit�
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libert�
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorit� nella scelta di istruzione da impartire
ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale della comunit�, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libert� enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri
verso la comunit�, nella quale soltanto � possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalit�.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libert�, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libert� degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una societ� democratica.
3. Questi diritti e queste libert� non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione
pu� essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato
gruppo o persona di esercitare un'attivit� o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libert� in essa enunciati.
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