close
Vai al contenuto

Reno (vino)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Reno
Disciplinare DOC
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Emilia-Romagna
Data decreto22 giugno 1987
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Reno è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto nelle provincie di Modena e Bologna.

Zona di produzione

[modifica | modifica wikitesto]

La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti in numerosi comuni emiliani.

  • In provincia di Bologna: Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina, Ozzano dell'Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato, Castello d'Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa, Crespellano, Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Crevalcore e Bazzano;
  • In provincia di Modena: Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro.

Il vitigno Montù è una delle prime varietà di uva bianca che compare nei dintorni di Bologna; ciò viene confermato nel 1829 da Acerbi, che lo chiama Montonego. In seguito appare nel "Saggio di ampelografia universale" di Giuseppe dei Conti di Rovasenda, in "Viticoltura" di Domizio Cavazza e in "Uve da vino" di Norberto Marzotto.

Tecniche di produzione

[modifica | modifica wikitesto]

Tutte le operazioni di cantina devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; per situazioni tradizionali sono consentite nell'intero territorio delle due provincie.

La scelta vendemmiale è consentita solamente verso vini IGT o "vino da tavola"

È prevista la menzione "vigna" e viene raccomandato di indicare la categoria merceologica per evitare confusione fra le tipologie.

I vini possono essere prodotti con i sapori secco, abboccato, amabile, dolce.

Negli spumanti è obbligatorio indicare il tenore zuccherino e nella tappatura è vietato il tappo a corona (eccetto per contenitori fino a375 ml); in tutti i vini si può usare il tappo a fungo ancorato.

La DOC è stata approvata con DPR 22.06.1987 G.U. 6
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:

  • DM 14.02.1997 G.U. 46
  • DM 10.04.1997 G.U. 88
  • DM 20.05.2009 G.U. 136
  • DM 30.11.2011 G.U. 295
  • DM 30.07.2013 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

La versione approvata in Italia è in attesa dell'autorizzazione UE; con essa vengono abrogate le tipologie "Pignoletto", che entrano a far parte della DOC Emilia-Romagna, sottozona Reno.

Per entrambe le tipologie esistono anche le versioni "frizzante" e "spumante.

MontuniMontuni frizzanteMontuni spumante
uvaggioMontù: min 85%;
possono concorrere alla produzione le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, max 15%
titolo alcolometrico minimo10,50% vol.11,00% vol.
acidità totale minima5,50 g/l.
estratto secco minimo17,00 g/l15,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro180 q.
resa massima di uva in vino70%

Caratteristiche organolettiche

[modifica | modifica wikitesto]

Abbinamenti consigliati

[modifica | modifica wikitesto]
BiancoBianco frizzanteBianco spumante
uvaggioAlbana e Trebbiano romagnolo, min 40%;
possono concorrere alla produzione le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, max 60%
titolo alcolometrico minimo10,50% vol.11,00% vol.
acidità totale minima5,00 g/l.
estratto secco minimo16,00 g/l15,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro180 q.
resa massima di uva in vino70%

Caratteristiche organolettiche

[modifica | modifica wikitesto]

Abbinamenti consigliati

[modifica | modifica wikitesto]
  1. 1 2 Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it.